I componenti del Consiglio dell’Unione durano in carica fino alla cessazione dalla carica di consigliere comunale. Il Consiglio dell’Unione deve essere composto da rappresentanti elettivi di entrambi i generi. Ogni consiglio comunale dovrà eleggere i propri rappresentanti di maggioranza e di minoranza nel consiglio dell’unione attraverso l’utilizzo di liste rappresentative di entrambi i generi.
Il Consiglio esercita l’attività d’indirizzo e controllo politico-amministrativo dell’Unione. La competenza del Consiglio è limitata all’approvazione degli atti fondamentali del decreto legislativo. Il Consiglio adotta un regolamento di funzionamento approvato a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell’Unione.
Composizione del Consiglio
Se per effetto di norme di legge si verifica l’incompatibilità del Sindaco a ricoprire la carica di componente del Consiglio dell’Unione i rappresentanti di maggioranza da eleggere sono due, il sindaco è sostituito dal vicesindaco in carica; se il vicesindaco non è in carico o è incompatibile, il Sindaco è sostituito dall’assessore del comune in carica più anziano di età.
Sono rappresentanti del Comune i consiglieri comunali di maggioranza e i consiglieri comunali di minoranza eletti dal Consiglio comunale mediante voto disgiunto, cui partecipano separatamente i consiglieri di maggioranza, compreso il Sindaco, e i consiglieri di minoranza, compreso il candidato eletto consigliere.