La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell’Unione ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
La Giunta in particolare:
- attua gli indirizzi del Consiglio
- svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio
- riferisce al Consiglio sulla propria attività
- adotta il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, in conformità agli indirizzi deliberati dal Consiglio
- adotta, in via d’urgenza, le deliberazioni comprovanti variazioni di bilancio da sottoporre alla ratifica del Consiglio
La Giunta può istituire conferenze settoriali, costituite da assessori comunali, con compiti istruttori, consultivi, di supporto, di approfondimento di questioni e di concertazione tra i Comuni inerenti funzioni e servizi degli stessi, in particolare per quelli gestiti in forma associata, riservandosi la decisione finale in merito.
Le deliberazioni della Giunta sono validamente adottate con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti e con il voto favorevole, espresso in forma palese, della maggioranza assoluta dei presenti.
Le deliberazioni di Giunta relative ai provvedimenti che individuano gli interventi aggiuntivi destinati ai territori montani, sono validamente adottate con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti e se tra i favorevoli si sono espressi in forma palese anche i sindaci che rappresentano la maggioranza della popolazione residente nei comuni montani e/o parzialmente montani.
Alle sedute della Giunta partecipa, senza diritto di voto, il Segretario.
Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Possono essere invitati a partecipare gli assessori comunali competenti per materia, rappresentanti di enti pubblici, dirigenti ed esperti per l’esame di particolari argomenti all’ordine del giorno.
La Giunta è convocata dal Presidente che ne determina l’ordine del giorno. La Giunta può dotarsi di un proprio regolamento di funzionamento.
La Giunta ha competenza in materia di modifiche statutarie.