Gli obblighi riguardo all’abbruciamenti eseguiti in bosco sono :
- nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, normalmente compreso tra il 01 Luglio e il 31 Agosto, vige il divieto assoluto di bruciatura di qualsiasi residuo vegetale (eventuali ulteriori periodi a rischio o anticipazioni/prolungamenti del periodo possono essere stabiliti dalla Regione Toscana, in base all’indice di pericolosità per lo sviluppo degli incendi boschivi, anche per singolo comune e dandone comunicazione al comune interessato);
- per gli altri periodi dell’anno, la combustione del materiale agricolo dovrà avvenire, nelle aree non comprese nel perimetro urbano, in piccoli cumuli ed in quantità giornaliera non superiore a tre metri steri per ettaro;
Gli abbruciamenti eseguiti nella fascia di terreno di larghezza pari a 50 metri contigua al bosco mentre nel periodo di massima pericolosità la distanza dell’abbruciamento deve essere minimo di 200 metri dal bosco.