L’accesso generalizzato è il diritto di chiunque di richiedere dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti derivanti dalla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti secondo l’attuale Ordinamento.
L’accesso generalizzato è stato introdotto dal D.Lgs. 97/2016 attuativo della Legge Delega n. 124/2015 (cd. Riforma Madia) con lo scopo di adeguare l’Ordianmento italiano agli standards internazionali in materia di trasparenza.
L’istituto è mutuato dal cd. FOIA – Freedom Of Information Act – dei sistemi anglosassoni, dove il diritto all’informazione è generalizzato e la regola è la trasparenza, mentre la riservatezza ed il segreto sono le eccezioni.
Le finalità dichiarate della nuova forma di accesso sono quelle di favorire forme diffuse di controllo su perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.
L’accesso generalizzato si aggiunge così, senza sostituirsi, alle forme di accesso già previste dall’ordinamento italiano, l’accesso civico e l’accesso documentale, che continuano ad operare sulla base di presupposti e norme diversi.